Il Parlamento ha approvato ulteriori modifiche al “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne nella giornata in cui a Marsala un uomo ha ucciso la compagna e poi si è suicidato, che prevede un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale che porteranno a una più veloce assunzione di provvedimenti a protezione delle vittime.
Nel dettaglio la polizia giudiziaria appena raccolta la notizia di reato, può riferire immediatamente al Pm anche oralmente ed entro “tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pm – laddove si procede per delitti di violenza domestica o di genere – deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo”. Lo scrive Repubblica.
Sono allungati i tempo per sporgere denuncia con la vittima che ha ora dodici mesi per farlo e non più sei. La modifica alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può ora prevedere il ricorso al braccialetto elettronico. Dopo l’entrata in vigore del “Codice Rosso”, le misure di prevenzione sono applicabili anche al reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.
Sono stati introdotti nuovi reati, quattro nella fattispecie, nel codice penale. Citiamo ancora Repubblica:
Art. 612-ter Cp: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto ‘revenge porn’), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro.
Art. 583-quinquies Cp: il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (‘sfregio del volto’), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando si provoca la morte della vittima è previsto l’ergastolo.
Art. 558-bis Cp: il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena aumenta se il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
Art. 387-bis Cp: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.
Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, passa da un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, a un minimo di 3 e un massimo di 7 anni di pena; lo stalking da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e sei mesi; la violenza sessuale dal minimo di 5 al massimo di 10 anni passa da 6 a 12 anni. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14 anni, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.
Nella legge inclusi anche obblighi formativi specifici tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del perseguimento dei reati – per il personale delle forze dell’ordine con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Le opposizioni vanno all’attacco: da Mara Carfagna che parla di “un ritocco non all’altezza della situazione”, alla senatrice Pd Valeria Valente che ricorda al governo che al tema si “dovrebbe dedicare un Cdm specifico”; Giulia Bongiorno, Lega, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama e prima firmataria del disegno di legge afferma, invece, che: “Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti”.
La nuova misura legilsativa nello stesso giorno in cui il governo Meloni decide di far pagare ai genitori le colpe dei figli ignorando ancora una volta la necessità della società di essere rieducata a valori di tolleranza e comprensione dell’altro e preferendo la repressione che sarà, nei fatti, inapplicabile.
(7 settembre 2023)
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