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Approvato il Decreto intercettazione-omnibus. Proviamo a capire cosa succede

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di Kishore Bombaci

Giornata storica in Aula di Montecitorio dove viene approvato in prima lettura il Decreto intercettazioni-ombnibus che contiene importanti novitĆ  anche in fatto di processo penale e prescrizione. Passa dunque la linea garantista fortemente voluta da Forza Italia e dal Ministro Nordio su due nodi fondamentali in materia di giustizia, che hanno animato il dibattito pubblico negli ultimi mesi.

In tema di prescrizione la novitĆ  piĆ¹ dirompente ĆØ senza dubbio lā€™approvazione della proposta Pittalis che dĆ  un deciso colpo di spugna alle riforme volute dai precedenti Ministri della Giustizia Orlando, Bonafede e Cartabia. Tamquam non esset. Consegnate allā€™oblio della storia.Ā Francamente, la ritengo una buona notizia.

Effettivamente, si trattava di tre tentativi di riforma della prescrizione i cui effetti sono stati quelli di complicare una materia giĆ  di per sĆ© molto complessa, che non hanno risolto alcun effettivo problema ed anzi, hanno aggravato le patologie da cui ĆØ affetto il nostro sistema processual-penalistico. Per quanto rivoluzionario, era, dunque, decisamente doveroso ripartire da capo, come ben sanno gli operatori del diritto che tutti i giorni nelle aule dei tribunali dā€™Italia si debbono misurare costantemente con questi temi a differenza dei giuristi da social che si improvvisano esperti di una materie di cui evidentemente ignorano le fondamenta. Negli anni, soprattutto in seguito a gravi fatti di cronaca processuale, si ĆØ assistito a una deprimente forma di polarizzazione ideologica come se il processo penale fosse una partita di calcio in cui tifare per lā€™accusa o per la difesa. Superfluo dire che nellā€™opinione pubblica, complice anche la maggior sovraesposizione mediatica, il tifo risultava sempre e comunque sbilanciato in favore dellā€™accusa.

La realtĆ , tuttavia, ĆØ ben diversa.

La giustizia non ĆØ una partita di calcio. Il processo penale ĆØ un meccanismo complesso in cui tante esigenze ā€“ molte delle quali, costituzionalmente garantite ā€“ debbono trovare un equo contemperamento, come ogni giurista sa (o dovrebbe sapere).Ā Tra queste esigenze, indubbiamente, vi ĆØ la ragionevole durata del processo, costituzionalizzato nellā€™art.111. In altre parole, lā€™imputato non puĆ² vivere sotto processo in eterno.

Il tempo diventa un limite invalicabile per lo Stato nel momento in cui si appresta a (voler) limitare la libertĆ  personale di un individuo. Visto il rango elevatissimo di tutela della libertĆ , esistono tempi precisi in cui accertare le cause che ne possono compromettere la sussistenza.Ā Un principio basilare in un moderno stato liberale di diritto che tuttavia negli ultimi 30 anni almeno ha subito una serie di smacchi eclatanti. Lā€™esigenza di sicurezza pubblica ha prevalso nellā€™immaginario collettivo trasformando la giustizia in vendetta da dover servire senza alcun limite.Ā Ecco che dunque, riportare le cose nellā€™alveo della Costituzione (tanto decantata dai giustizialisti, quanto disattesa nelle norme evidentemente scomode), ha una portata simbolica oltre che operativa di non poco rilievo. Complice di tale distorsione mediatica, indubbiamente ĆØ stata una eccessiva enfasi tributata allā€™attivitĆ  investigativa a scapito della veritĆ , sovente condotta a forza di intercettazioni i cui esiti finivano immancabilmente su qualche quotidiano, determinando la gogna pubblica di indagati/imputati, spesso poi usciti completamente puliti (perchĆ© archiviati/assolti) dalle vicende giudiziarie in questione.

Giusto dunque, intervenire sia in materia di prescrizione sia in materia di intercettazioni.

Che cosa accadrĆ  dunque? In tema di prescrizione si riparte dalla disciplina della prescrizione sostanziale di cui alla riforma nota come ā€œex Cirielliā€.

La norma prevedeva un decorso della prescrizione pari al massimo edittale di pena con il limite minimo invalicabile dei 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni. Termini, innalzabili di 1/3 in caso di atto interruttivo.Ā Non poco, insomma. Ad es. un reato che comporta una pena massima di 10 anni si prescrive ā€“ a spanne ā€“ in 13 anni. Che poi lo Stato in un cosƬ lungo lasso di tempo non sia in grado di giungere a sentenza definitiva ĆØ un problema reale, che perĆ² non puĆ² essere scaricato sulle spalle del cittadino.

Ma, il ritorno alla suddetta norma non ĆØ il punto di approdo finale per la materia della prescrizione, bensƬ un necessario reset per studiare finalmente una disciplina che armonizzi la tutela pubblica con con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi.

In tema di intercettazioni, si cerca di limitare lā€™abuso del mezzo di ricerca della prova che nellā€™utilizzo spregiudicato di qualche Procura ĆØ divenuto vero e proprio mezzo di prova, spesso recuperato ā€œa strascicoā€ coinvolgendo persone non indagate che comunicavano con soggetti indagati e che hanno visto pubblicizzare il contenuto di queste conversazioni. Anche quando non penalmente rilevanti. Anche in questo caso, il principio costituzionale della tutela della riservatezza ĆØ stato sacrificato sullā€™altare di un potere illimitato e irresponsabile (nel senso di impossibilitĆ  di risponderne a qualcuno) esercitato con una certa disinvoltura.Ā Naturalmente le intercettazioni sono strumenti importantissimi che in determinate materie sono del tutto imprescindibili. E, infatti, in tema di mafia e terrorismo nessuna modifica ĆØ intervenuta in senso garantista, anzi, semmai si ĆØ operato nella direzione opposta.

Lā€™estensibilitĆ  delle intercettazioni a reati aggravati dal metodo mafioso ma senza alcun vincolo associativo si presta al rientro dalla finestra degli abusi che si cerca di limitare. Questa puĆ² senzā€™altro essere una critica in senso garantista da fare a questa maggioranza. Ma, di sicuro, non puĆ² imputarsi al Governo la volontĆ  di abbassare la guardia nei confronti di reati gravissimi, come invece da tempo qualcuno fa senza pudore.Ā Infatti, sebbene questo passaggio parlamentare sia una pietra miliare nel riaffermare certi prinicpi ineludibili ā€“ nella speranza che non vi siano modifiche nelle successive tappe istituzionali ā€“ il giustizialismo non ĆØ affatto morto, nĆ© tantomeno sepolto.

Ne danno prova le reazioni scomposte di gruppi parlamentari evidentemente incapaci di abbandonare una visione ideologica del diritto di stampo giustizialista e orfani di riforme tanto pubblicizzate ma scarsamente efficaci. Non ne sentiremo la mancanza.

 

 

(29 settembre 2023)

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